Statuto FISSSA

Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita la “Federazione Italiana delle Società di Servizi di Sperimentazione in Agricoltura”, associazione senza scopo di lucro tra società private che prestano servizi di sperimentazione di campo nel comparto agricolo.

La Federazione potrà essere più brevemente denominata “F.I.S.S.S.A.” o “FISSSA”.

Articolo 2

Sede

La Federazione ha sede in Poggio Renatico (FE), Via Altiero Spinelli n. 12, presso la sede della società associata “S.P.F. S.r.l.”.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione degli organi competenti, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge.

Articolo 3

Finalità della Federazione

La Federazione opera nell’interesse degli organismi associati e persegue le seguenti finalità:

  • rappresentare l’insieme degli Organismi associati presso sedi istituzionali, nazionali e sovranazionali, promuovendo ogni opportuna iniziativa volta a far conoscere, riconoscere e sostenere l’attività di servizi svolta dagli associati;
  • tutelare gli interessi morali e materiali della categoria nei confronti di qualsiasi Ente, pubblico o privato, anche a livello internazionale;
  • designare e nominare propri rappresentanti o delegati presso Enti, organi o commissioni nei quali tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
  • promuovere la concertazione tra Organismi che operano nello stesso settore o che perseguono i medesimi obiettivi, in Italia o all’estero;
  • favorire le relazioni tra gli associati per lo studio, il confronto e la risoluzione delle problematiche comuni.

Articolo 4

Mezzi e strumenti

La Federazione persegue la realizzazione dei propri scopi statutari:

  • dotandosi di tutti i mezzi, le strutture e gli strumenti ritenuti idonei dai propri organi sociali;
  • aderendo a Enti, Istituzioni e Organismi nazionali e internazionali, ovvero partecipando alla loro costituzione, qualora ciò sia ritenuto coerente con le finalità statutarie.

Articolo 5

Soci

Possono essere soci della Federazione le società private iscritte presso il Registro delle Imprese italiane, con sede legale in Italia, che realizzano servizi di sperimentazione di campo con prodotti fitosanitari e che accettano integralmente il presente Statuto.

I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Straordinari.

  • Soci Fondatori: le società che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Federazione.
  • Soci Ordinari: le società che, possedendo i requisiti previsti dal presente Statuto, siano state ammesse a far parte della Federazione.
  • Soci Onorari: i soggetti che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della ricerca e/o della sperimentazione dei prodotti fitosanitari.
  • Soci Straordinari: le società che, per mancanza di uno o più requisiti previsti dallo Statuto, vengano accettate come soci appartenenti all’elettorato attivo, ma non all’elettorato passivo.

Per aderire alla Federazione è necessario presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, con indicazione del nominativo del rappresentante presso la Federazione.

La qualità di associato si perde per recesso, espulsione, decadenza, mancato pagamento delle quote associative o scioglimento della Federazione deliberato dall’Assemblea.

Articolo 6

Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il Vicepresidente;
  • il Tesoriere.

Articolo 7

Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci, rappresentati dai rispettivi delegati muniti degli opportuni poteri.

All’Assemblea possono partecipare altri rappresentanti degli Organismi federati, nel numero massimo di due per ciascun organismo; tuttavia, uno solo di essi avrà diritto di voto.

L’Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è l’organo di programmazione, indirizzo e verifica dell’attività della Federazione.

Articolo 8

Competenze dell’Assemblea ordinaria

L’Assemblea in seduta ordinaria:

  • stabilisce gli indirizzi di politica associativa;
  • decide il programma e le attività della Federazione;
  • delibera sull’adesione o sulla partecipazione alla costituzione di Enti, Istituzioni, Organismi e Commissioni nazionali e internazionali;
  • approva il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente;
  • stabilisce le contribuzioni associative.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, scelto tra i rappresentanti delle società federate. Le cariche hanno durata triennale, sono svolte a titolo gratuito e sono rinnovabili.

Articolo 9

Convocazione dell’Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno, di cui una entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio.

Essa può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta questo ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta di almeno un terzo delle società federate.

La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante qualsiasi forma idonea a lasciarne traccia, con indicazione dell’ordine del giorno e dei dettagli relativi all’eventuale seconda convocazione.

Articolo 10

Assemblea straordinaria

L’Assemblea delibera in sede straordinaria sui seguenti argomenti:

  • modifiche dello Statuto;
  • scioglimento e messa in liquidazione della Federazione, con destinazione dell’eventuale residuo attivo secondo quanto deliberato dall’Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Articolo 11

Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni seduta, un Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

Articolo 12

Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide:

  • in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 13

Diritto di voto e deleghe

Il Presidente dell’Assemblea ha diritto a un voto.

Ogni società membro dell’Assemblea ha diritto a un solo voto, indipendentemente dal numero dei suoi rappresentanti presenti.

Ciascun componente dell’Assemblea può essere portatore di una sola delega. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile dell’esecuzione delle linee programmatiche generali stabilite dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre soci ordinari eletti dall’Assemblea, compresi il Presidente e il Vicepresidente, e ha durata triennale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto.

Articolo 15

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  • stabilisce tempi, modalità e strumenti per la realizzazione delle linee programmatiche fissate dall’Assemblea;
  • predispone documenti di indirizzo;
  • predispone gli ordini del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
  • svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su convocazione di uno qualsiasi dei suoi componenti.

Articolo 16

Presidente e Vicepresidente

La Federazione è presieduta da un Presidente, che la rappresenta a ogni effetto di legge e statutario.

Il Presidente ha potere di firma, che può delegare. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e si avvale della collaborazione del Vicepresidente.

Il Presidente può conferire a soggetti terzi deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività della Federazione.

Articolo 17

Tesoriere

Il Tesoriere redige i bilanci consuntivi della Federazione.

Partecipa all’Assemblea e al Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto qualora sia scelto al di fuori dei membri di tali organi.

Articolo 18

Patrimonio e quote associative

Il patrimonio della Federazione è costituito:

  • dalle quote associative;
  • da eventuali contributi straordinari dei soci;
  • da qualsiasi altro contributo pubblico o privato che dovesse pervenire alla Federazione.

La quota associativa è determinata nell’importo di euro 300,00, da versarsi al momento dell’accettazione del socio, oltre a una quota associativa annuale pari a euro 200,00, da versarsi ogni anno entro il 30 aprile.

Successive modifiche agli importi delle quote sociali potranno essere deliberate dall’Assemblea dei soci e riportate nel Regolamento della Federazione, senza necessità di modifica del presente Statuto.

Articolo 19

Durata

La durata della Federazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 20

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge contemplate dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

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